A partire da giugno, il taglio del cuneo fiscale sarà applicato secondo nuove modalità, come previsto dalla Legge di Bilancio 2025 (n. 207/2024).
Ma di cosa si tratta esattamente? La legge ha introdotto una agevolazione fiscale, che consente a tutto il personale dipendente, del settore pubblico e privato, l’erogazione di un beneficio fiscale, denominato “bonus”, e di una “ulteriore detrazione”.
La misura si compone di due strumenti: un bonus contributivo e una ulteriore detrazione fiscale. Il bonus contributivo è riconosciuto in tre fasce di reddito: 7,1% fino a 8.500 euro, 5,3% tra 8.500,01 e 15.000 euro, 4,8% tra 15.000,01 e 20.000 euro. Tuttavia, solo la terza fascia può riguardare una minima parte del personale scolastico, come i collaboratori scolastici a inizio carriera.
Il bonus sarà erogato per la prima volta a giugno 2025, con gli arretrati da gennaio a maggio, ma il conguaglio effettivo avverrà a febbraio 2026. I crediti saranno indicati sul cedolino dello stipendio con la sigla E11 (art. 1 comma 4) per il bonus e con E12 (art. 1 comma 6) per le ulteriori detrazioni.
Per la maggior parte di docenti e ATA, le retribuzioni superano i 20.000 euro annui, escludendo di fatto la possibilità di accedere al bonus.
“Nella sostanza – chiarisce Uil Scuola – si tratta di una norma di complessa attuazione che metterà i lavoratori nella scomoda posizione di assumere decisioni senza avere l’esatta conoscenza delle situazioni che si determineranno nel corso dell’anno finanziario. Una sorta di valutazione presuntiva sul reddito finale che percepiranno e che, in caso di errore, inciderà sul conguaglio fiscale di fine anno. In questo sarà messa a dura prova l’efficienza del sistema telematico di NOIPA che, al momento, risulta inaccessibile.
Il MEF, mediante il portale di NOIPA, erogherà il bonus come appresso indicato:
- Bonus del 7,1%, per redditi fino a € 8.500,00 annui, tredicesima compresa;
- Bonus del 5,3%, per redditi da € 8.500,001 a € 15.000,00;
- Bonus del 4,8%, per redditi da € 15.000,001 a € 20.000,00.
Per quanto riguarda i redditi da € 20.000,001 a € 40.000,00 ci sarà una “ulteriore detrazione fiscale”, per tutti i lavoratori dipendenti, che sarà di € 1.000,00 annui per coloro che si trovano nella fascia di reddito tra 20.000,001 e 32.000,00, e che decrescerà progressivamente fino ad azzerarsi al raggiungimento del reddito di € 40.000,00.
Ai supplenti brevi e saltuari sarà riconosciuto esclusivamente il “bonus”.
Sia il bonus che le ulteriori detrazioni sono misure neutre, non contribuiscono ad incrementare il reddito.
Per il personale della scuola, il bonus fino a € 20.000,00 potrà essere percepito solamente dai collaboratori scolastici e dagli operatori, che si trovano nella classe stipendiale 0, sempre che non percepiscano somme accessorie elevate che facciano superare il reddito annuo fino a superare € 20.000,00.
Per ulteriori chiarimenti gli uffici della UIL SCUOLA stanno mettendo a punto un documento, al fine di esplicitare ancor di più il contenuto della norma e attraverso gli uffici territoriali in ogni provincia, offrirà consulenza specifica ai lavoratori della scuola.