LA FORZA DELL’INSIEME È MAGGIORE DELLE SINGOLE FORZE.
Di Giuseppe D’Aprile, Segretario generale 

Le elezioni Rsu rappresentano un momento di democrazia fondamentale e un appuntamento importante per il mondo della scuola. Saremo chiamati a scegliere i rappresentanti all’interno delle scuole per rafforzare la voce di chi, ogni giorno, contribuisce con il proprio lavoro alla crescita e al futuro del nostro Paese. Una bella occasione di consapevole scelta democratica, da affrontare nel rispetto delle idee altrui.

Lo slogan “LE PERSONE AL CENTRO DELLE SCELTE” sintetizza il nostro impegno e i nostri valori. Coraggio, coerenza, trasparenza e soluzioni concrete: è così che si muove la nostra azione sindacale. Tante voci che esprimono l’orgoglio di un lavoro importante, di una professione nobile e preziosa, in un momento complesso che la scuola sta vivendo e che necessita di collegialità e dialogo diretto con le persone che vi lavorano, allo scopo di condividere strategie e linee politiche.

CANDIDATURA RSU 14-15-16 APRILE 2025

Che cosa è la RSU

Una breve descrizione della nascita, del ruolo e delle funzioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie.

RSU vuol dire Rappresentanza Sindacale Unitaria. È un organismo sindacale che esiste in ogni luogo di lavoro pubblico e privato ed è costituito da non meno di tre persone elette da tutti i lavoratori iscritti e non iscritti al sindacato.

La normativa fondamentale di riferimento è l’“Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle Rappresentanza Sindacali Unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento Elettorale” del 7 agosto 1998.

Come si forma

La RSU si forma con le elezioni. Le procedure sono regolate principalmente dall’Accordo Quadro e prevedono la partecipazione al voto di almeno il 50% +1 degli elettori. In caso contrario la RSU non si costituisce e occorre indire nuove elezioni. È questo il primo passo della sua legittimazione.

I componenti delle RSU sono eletti su liste del sindacato ma possono anche essere non iscritti a quel sindacato, in ogni caso gli eletti rappresentano tutti i lavoratori non il sindacato nella cui lista sono stati eletti.

Quale ruolo svolge

I poteri e le competenze contrattuali nei luoghi di lavoro vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro) di comparto.

Chi è eletto nella RSU, tuttavia, non è un funzionario del sindacato, ma una lavoratrice o un lavoratore che svolge un preciso ruolo: rappresenta le esigenze dei lavoratori senza con ciò diventare un sindacalista di professione. La RSU, dunque, tutela i lavoratori collettivamente, controllando l’applicazione del contratto o trasformando in una vertenza un particolare problema. Se è in grado, la RSU può anche farsi carico di una prima tutela, cercando di risolvere il contrasto del lavoratore con il datore di lavoro, per poi passare, eventualmente, la tutela al sindacato e ai legali.

Tra le competenze necessarie per svolgere il ruolo di RSU vi sono, poi, quelle relazionali. La forza della RSU, infatti, non deriva solamente dal potere assegnato dal contratto e dalle leggi ma anche dalla capacità di creare consenso intorno alle sue proposte e azioni e una ampia condivisione degli obiettivi.

La RSU funziona come unico organismo che decide a maggioranza la linea di condotta e se firmare un accordo.

Quanto dura in carica

La RSU svolge il suo ruolo a tempo determinato. Infatti, rimane in carica tre anni, alla scadenza dei quali decade automaticamente e si devono fare nuove elezioni. Sono inoltre previsti, articolo 7 dell’Accordo Quadro già citato, i casi di dimissioni degli eletti, la loro sostituzione e l’eventuale decadenza prima del termine.

La tutela del delegato RSU e l’esercizio dei diritti sindacali

Svolgendo un ruolo esposto, il delegato RSU ha una tutela rafforzata rispetto a quella data ad ogni lavoratore (articoli 1-15 dello Statuto dei Lavoratori).

I componenti della RSU sono, inoltre, titolari di diritti sindacali previsti da leggi, accordi quadro e contratti. I diritti, quali l’uso della bacheca, la convocazione di una assemblea e l’uso di permessi retribuiti, spettano alla RSU nel suo insieme e non ai singoli componenti.

Sicurezza e prevenzione in ogni luogo di lavoro, la figura del RLS

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è la persona eletta o designata all’interno della RSU per rappresentare i lavoratori sugli aspetti che concernono la salute e la sicurezza durante il lavoro.

È una figura resa obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro dal D.Lgs. 626/94, successivamente trasfuso nel cosiddetto testo unico sulla sicurezza sul lavoro, il D.Lgs. 81/08 (versione aggiornata).
La legge e i Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) attribuiscono al RLS una serie articolata di compiti e funzioni. Egli gode delle stesse e identiche tutele previste per il delegato sindacale.

Quattro sono i diritti fondamentali riconosciuti al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:

  • diritto all’informazione;
  • diritto alla formazione;
  • diritto alla consultazione e alla partecipazione;
  • diritto al controllo e alla verifica.

Gli obblighi a cui deve adempiere, invece, sono:

  • avvertire il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nello svolgimento del suo ruolo;
  • mantenere il segreto d’ufficio.

È evidente che per esplicare al meglio e pienamente il proprio mandato il RLS deve coordinare la sua azione con quella della RSU.

I VALORI CHE CI UNISCONO SONO LA NOSTRA FORZA

INSIEME

Meno burocrazia, decisioni più semplici e collegiali Trasparenza e rappresentanza. Tecnologia al servizio dell’esperienza Professionalità e libertà.

LAVORO

Le ultime riforme hanno concentrato gli sforzi nell’azzerare la scuola statale. Noi siamo orgogliosi di lavorare per la scuola di tutti.

LIBERTÀ

I miei studenti sono cittadini del mondo liberi e capaci di scelte coraggiose I genitori non sono clienti da accontentare Educare è insegnare a pensare. Difendiamo la libertà di insegnamento.

NELLE SCUOLE, TRA LA GENTE

Parlare con le persone è il primo passo. Un sindacato vicino, utile, competente.

COSTITUZIONE

Statale, nazionale, gratuita, inclusiva, universale La nostra scuola è basata sulla Costituzione.

VALORI

Solidarietà, uguaglianza, giustizia, laicità, pluralismo I nostri valori non subiscono il fascino delle mode.

CONSAPEVOLEZZA

Scegli il dialogo, metti a confronto le idee Promuovi la partecipazione, difendi la correttezza.

VERITÀ

Quando la verità non è libera, la verità non è vera.
Jacques Prévert.

PARTECIPAZIONE

Se vuoi arrivare primo, corri da solo. Se vuoi arrivare lontano, cammina insieme. Proverbio africano.

Materiali elettorali

FAQ

Si può candidare il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), sia a tempo pieno che parziale.

Si, utilizzando l’apposito modello cui deve essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento del candidato.

NO. Non è indispensabile per il candidato essere iscritto o iscriversi all’organizzazione sindacale nella cui lista è presente.

3 componenti nelle istituzioni scolastiche che occupano fino a 200 dipendenti.
6 componenti nelle istituzioni scolastiche che occupano da 201 dipendenti.

Il calcolo viene effettuato sulla base dei lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato (30/06 – 31/08) in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio).

Il presentatore di lista, i membri della Commissione elettorale e il Dirigente scolastico.

Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere:

  • RSU composta da 3 componenti: fino ad un massimo di 4;
  • RSU composta da 6 componenti: fino ad un massimo di 8.

Tutti i lavoratori dipendenti in servizio nell’istituzione scolastica alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio) compresi i candidati e il presentatore di lista (se è la propria sede di lavoro). Il numero minimo delle firme necessarie per poter presentare la lista nelle istituzioni scolastiche è il 2% del totale dei dipendenti.

NO. Ogni lavoratore può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.

NO. Il presentatore della lista garantisce sull’autenticità delle firme apposte dai sottoscrittori.

Un dirigente sindacale dell’organizzazione sindacale interessata o un dipendente delegato per iscritto dalla stessa. In tal caso la delega deve essere allegata alla lista.

All’Istituzione scolastica. Può essere inoltre presentata direttamente alla Commissione elettorale se questa è già stata costituita.

Direttamente presso l’Istituzione scolastica oppure inviata tramite PEC.

Si, ad eccezione delle liste presentate tramite PEC. In tal caso la firma del sottoscrittore deve essere apposta in modalità digitale.

La firma del presentatore della lista deve essere autenticata dal Dirigente scolastico della stessa scuola o da un suo delegato, oppure in uno dei modi previsti dalla legge.

La lista va presentata presso l’istituzione scolastica interessata con i seguenti documenti:

  • modello 2 ( allegato 2 ) con firma autenticata del presentatore di lista dal Dirigente scolastico della stessa scuola o da un suo delegato, oppure in uno dei modi previsti dalla legge*;
  • lista dei candidati e degli elettori sottoscrittori della lista, firmata dal presentatore che garantisce sull’autenticità delle firme apposte dai lavoratori*;
  • accettazioni delle candidature (allegato 1) e relativi documenti di riconoscimento dei candidati;
  • logo che dovrà essere riportato sulla scheda elettorale.

* Nell’ipotesi di invio tramite PEC, il modello 2, la lista dei candidati e dei sottoscrittori dovranno essere sottoscritti, con firma digitale, dal presentatore di lista o dal legale rappresentante del sindacato che ne assicura l’autenticità nella forma e nei contenuti.

Ha diritto al voto (elettorato attivo) tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio nell’istituzione scolastica alla data di inizio della procedura elettorale (27 gennaio 2025) – compreso quello proveniente da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione provvisoria – che sia ancora in servizio il primo giorno della votazione (14 aprile 2025).

Si vota da lunedì 14 a mercoledì 16 aprile 2025

Nelle scuole fino a 200 dipendenti si può esprimere una sola preferenza sbarrando la casella accanto al nome del candidato prescelto riportato sulla scheda elettorale.
Nelle scuole con più di 200 dipendenti si possono esprimere due preferenze a favore di candidati della stessa lista, scrivendo il nome nell’apposito spazio della scheda (le liste dei candidati devono essere affisse all’entrata del seggio).

Il personale che svolga l’attività su due o più Istituzioni scolastiche esercita il diritto di voto:

  • nella sede di titolarità, se è a tempo indeterminato;
  • nella sede in cui presta il maggior numero di ore, se a tempo determinato;
  • nella sede che gestisce il contratto, se a tempo determinato con orario della stessa entità.

Nelle scuole fino a 200 dipendenti si può esprimere una sola preferenza sbarrando la casella accanto al nome del candidato prescelto riportato sulla scheda elettorale.
Nelle scuole con più di 200 dipendenti si possono esprimere due preferenze a favore di candidati della stessa lista, scrivendo il nome nell’apposito spazio della scheda (le liste dei candidati devono essere affisse all’entrata del seggio).

L’indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista.

È composto da un presidente (nominato dalla Commissione elettorale) e dagli scrutatori (uno per lista) designati dai presentatori di ciascuna lista entro due giorni lavorativi prima dell’inizio delle votazioni e scelti fra i lavoratori elettori non candidati. Gli scrutatori devono essere almeno due.

Per il presidente di seggio e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato.

CANDIDATURA RSU 14-15-16 APRILE 2025