Con il Decreto n. 26 del 16 febbraio 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha aggiornato le regole per accedere ai percorsi di specializzazione per il sostegno didattico. Il provvedimento modifica i precedenti decreti di aprile 2025 e si applica sia ai docenti che hanno già esperienza sul sostegno, sia a chi ha conseguito la specializzazione all’estero.
Ti spieghiamo cosa cambia concretamente, a chi si applica e qual è la nostra posizione sindacale.
Chi ha già lavorato sul sostegno: l’ottennio si allarga
La novità più importante per questa categoria riguarda il periodo di riferimento entro cui contare i tre anni di servizio richiesti per l’accesso.
Prima era 5 anni. Ora diventa 8 anni, con scadenza al 31 agosto 2025.
In pratica, si conteggiano tutti i servizi svolti a partire dall’anno scolastico 2017/18 fino al 2024/25.
Chi può fare domanda?
Può accedere al percorso il docente che:
- ha svolto almeno 3 anni scolastici su posto di sostegno (anche non consecutivi)
- ha prestato servizio in scuole statali o paritarie
- ha maturato tutto il servizio nello stesso grado di istruzione (es. non si può mescolare secondaria di I e II grado)
- ha il titolo di accesso a quel grado (laurea abilitante o abilitazione)
Attenzione: non è ammesso il servizio “misto” tra gradi diversi. Se hai insegnato un anno in prima media e due anni alle superiori, quei tre anni non valgono insieme.
Quanti posti ci sono?
Il Ministero ha calcolato un fabbisogno complessivo di 60.096 posti, così distribuiti:
| Scuola infanzia | Primaria | Sec. I grado | Sec. II grado | Totale |
| 8.764 | 31.042 | 12.798 | 7.492 | 60.096 |
Da questo totale vengono sottratti i docenti già iscritti ai corsi attivati in precedenza e che hanno terminato la formazione entro il 31 dicembre 2025.
Come funziona il percorso?
- Le lezioni si svolgono online in modalità sincrona (in diretta), con al massimo il 10% in asincrono
- I laboratori sono solo in presenza
- Sono consentite assenze fino al 10% delle ore totali
- Ogni insegnamento si conclude con un esame in presenza (sufficienza: 18/30)
- L’esame finale è un colloquio su un elaborato scritto basato su un caso reale
- Costo massimo del percorso: 1.300 euro (importo unico, non ci sono distinzioni in base ai CFU — quelle si applicano solo ai docenti con titolo estero, vedi sezione successiva)
Chi ha un titolo estero: novità sui termini
Anche per i docenti che hanno conseguito la specializzazione all’estero ci sono cambiamenti. La principale novità riguarda chi può presentare domanda.
Possono accedere i docenti che hanno chiesto il riconoscimento del titolo estero entro il 24 aprile 2025 (prima il termine era il 1° giugno 2024) e il cui procedimento è ancora in corso o in contenzioso.
Requisiti del titolo estero
- Conseguito presso un’università estera legalmente accreditata nel Paese di origine
- Durata del percorso: almeno 1.500 ore, oppure almeno 60 CFU
Cosa bisogna fare per iscriversi?
Chi vuole iscriversi deve rinunciare alla domanda di riconoscimento del titolo (o al ricorso in corso), se alla data del 24 aprile 2025 erano già passati 120 giorni dalla presentazione della domanda senza risposta.
Crediti e costi (solo per i docenti con titolo estero)
Questo percorso prevede due livelli di impegno formativo, a seconda dell’esperienza già maturata in Italia:
- 48 CFU — per chi non ha ancora almeno un anno di servizio su sostegno in Italia (di cui 12 CFU di tirocinio). Costo massimo: 1.500 euro
- 36 CFU — per chi ha già almeno un anno di servizio su sostegno in Italia (nessun tirocinio richiesto). Costo massimo: 900 euro
- Nessuna selezione in ingresso: partecipano tutti coloro che hanno i requisiti
Nota bene: questa distinzione in crediti e costi vale esclusivamente per i docenti con titolo estero (art. 7). Per i docenti con tre anni di servizio su sostegno (art. 6), il costo è unico: massimo 1.300 euro, indipendentemente dal grado scolastico.
La nostra posizione
La UIL Scuola RUA apprezza alcune modifiche accolte rispetto alle nostre proposte. Ma la nostra contrarietà all’impianto complessivo di questi decreti rimane ferma.
Ecco i nodi che continuiamo a segnalare:
- Chi si è visto rigettare il titolo estero non dovrebbe poter accedere comunque al percorso: è una contraddizione rispetto al senso stesso del riconoscimento
- I corsi per chi ha i tre anni di servizio si svolgono interamente online, senza tirocinio nelle scuole: questo li rende meno solidi rispetto al TFA sostegno universitario
- Entrambi i decreti non tengono conto del reale fabbisogno di insegnanti di sostegno nelle diverse province: si contano i potenziali iscritti, non le cattedre realmente scoperte
- Rimane aperto il problema della “spendibilità” del titolo conseguito con i percorsi INDIRE: non essendo un titolo universitario, potrebbe creare problemi di incompatibilità con il TFA
Per UIL Scuola, le soluzioni vere sono altre. Serve collegare i posti disponibili nei corsi TFA al fabbisogno reale di ogni territorio. Serve trasformare l’organico di fatto (contratti al 30 giugno) in organico di diritto (al 31 agosto), per dare continuità ai docenti di sostegno e — soprattutto — agli alunni con disabilità che costruiscono un rapporto di fiducia con il loro insegnante.
Questi percorsi, così come sono costruiti, rischiano di creare insegnanti di “serie B” e di penalizzare chi ha investito anni in un percorso universitario serio come il TFA sostegno.
Info e approfondimenti: