Sentenza della Corte d’Appello di Milano: ferie non godute dei docenti precari vanno pagate. MIM condannato a oltre 10.000 €

La Corte d’Appello di Milano ha riconosciuto il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute per un docente precario, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) al pagamento di oltre 10 000 € di indennità sostitutiva. 

La sentenza n. 1034/2025, depositata il 10 dicembre 2025, accoglie il ricorso promosso da un insegnante assistito dalla UIL Scuola Lombardia, rigettando l’interpretazione che equiparava automaticamente i periodi di sospensione delle lezioni alle ferie effettivamente fruite. 

La vicenda e la decisione

Il docente aveva subito, per anni scolastici consecutivi (dal 2018/2019 al 2023/2024), la collocazione forzata in feriedurante:

  • le vacanze natalizie;
  • il periodo di Carnevale;
  • le vacanze pasquali;

senza che gli fosse mai formalmente offerta la possibilità di usufruire delle ferie maturate. 

I giudici milanesi hanno riconosciuto giorni di ferie non goduti per ciascun anno scolastico, con una precisa determinazione dei periodi e dei relativi importi economici dovuti al docente. 

Principio di parità tra docenti di ruolo e precari

Un passaggio chiave della sentenza riguarda la parità di trattamento: la Corte afferma che non si può considerare automaticamente in ferie un docente precario nei periodi di sospensione delle lezioni, senza un esplicito invito formale da parte dell’amministrazione. 

Questo principio deriva da un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui:

  • il docente a termine mantiene il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie;
  • l’eventuale perdita di tale diritto richiede una comunicazione formale, preventiva e chiara da parte della scuola;
  • l’assenza di tale comunicazione rende illegittima l’imputazione automatica delle ferie. 

La sentenza richiama espressamente precedenti di legittimità, in particolare la Cassazione n. 21780/2022, che ha stabilito che i contratti a termine non possono cancellare il diritto alle ferie, nemmeno implicitamente. 

Perché è una decisione importante per i precari

Questa pronuncia ha valore generale per tutti i docenti precari che:

  • abbiano prestato servizio con contratti a termine;
  • non abbiano fruito o ricevuto una comunicazione formale per le ferie maturate;
  • desiderino recuperare l’indennità sostitutiva per gli anni di servizio. 

La giurisprudenza recente conferma un orientamento uniforme in tutta Italia: Tribunali del Lavoro e Corti d’Appello stanno riconoscendo sempre più frequentemente il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute anche per contratti al 30 giugno e per periodi di sospensione didattica. 

Cos’è cambiato nella pratica

Prima di queste pronunce, molte scuole applicavano una prassi diffusa:

  • considerare automaticamente in ferie i docenti precari nei periodi di sospensione didattica;
  • non attivare alcuna comunicazione formale per l’esercizio del diritto alle ferie.

Secondo la Corte d’Appello di Milano, questa pratica:

  • è discriminatoria rispetto ai docenti di ruolo;
  • viola i principi costituzionali e quelli del diritto europeo sul lavoro;
  • ingiustamente priva i precari di una tutela economica prevista dalla legge. 

In sintesi

  • la Corte d’Appello di Milano ha condannato il MIM a pagare oltre 10 000 € per ferie non godute; 
  • la pronuncia ribadisce la parità di trattamento tra precari e di ruolo; 
  • ribadisce l’importanza della comunicazione formale delle ferie. 

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