Rientro dopo il 30 aprile: quando resta il supplente e cosa devono fare le scuole

Se un docente titolare rientra dopo il 30 aprile, non è automatico che riprenda le sue classi.

In presenza di specifiche condizioni, il supplente resta in servizio fino agli scrutini e alle valutazioni finali, per garantire la continuità didattica.

È quanto prevede l’art. 37 del CCNL scuola, ancora pienamente vigente.


Quando il supplente resta

La regola è chiara:

  • il docente titolare deve essere stato assente almeno 150 giorni continuativi
  • il limite scende a 90 giorni per le classi terminali
  • il rientro deve avvenire dopo il 30 aprile

Se queste condizioni sono rispettate:

il supplente resta fino a fine attività didattiche
il titolare non rientra in classe, ma viene utilizzato per altre attività nella scuola

Come chiarisce la scheda UIL Scuola, l’obiettivo è uno solo:

garantire la continuità didattica degli studenti 


Attenzione al calcolo dei giorni

Uno degli aspetti più delicati riguarda il conteggio dei giorni di assenza.

Il calcolo:

  • non si fa sul 30 aprile, ma sulla data effettiva di rientro
  • si conteggia a ritroso dalla data di rientro

Esempio:
se il rientro è il 15 maggio, i 150 giorni si calcolano tornando indietro da quella data.

Inoltre:

  • le vacanze (Natale, Pasqua) contano nel computo
  • conta la continuità dell’assenza “sostanziale”, non solo quella formale

anche senza certificazione nei periodi di sospensione, l’assenza continua a valere 


Un errore frequente: rientrare prima del 30 aprile

C’è un punto decisivo, spesso sottovalutato:

anche un solo giorno di rientro entro il 30 aprile interrompe tutto

In questo caso:

  • si interrompe il conteggio dei 90/150 giorni
  • il supplente cessa
  • il titolare riprende pienamente le classi

Rientro parziale: cosa succede

Il rientro può essere anche parziale, con effetti diversi tra classi o ore.

Esempio tipico:

  • classe non terminale → non raggiunti 150 giorni → rientra il titolare
  • classe terminale → superati 90 giorni → resta il supplente

Oppure:

  • rientro solo su alcune ore (es. allattamento)
  • il supplente resta solo su quelle ore

la verifica va fatta caso per caso, sulla situazione concreta.


Vale anche per l’infanzia

La norma non distingue tra ordini di scuola.

Quindi:

si applica anche alla scuola dell’infanzia
il supplente resta fino al 30 giugno, termine delle attività educative


In sintesi

  • dopo il 30 aprile il rientro del titolare non è automatico
  • se maturati 150 giorni (90 nelle terminali), resta il supplente
  • i periodi di sospensione delle lezioni contano
  • basta un rientro prima del 30 aprile per far decadere tutto
  • possibili rientri parziali su classi o ore

Cosa devono fare le scuole

Per evitare errori e contenziosi, è fondamentale:

  • verificare con precisione i giorni di assenza
  • distinguere tra classi terminali e non
  • valutare eventuali rientri anche parziali
  • applicare correttamente il principio di continuità didattica

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