Se un docente titolare rientra dopo il 30 aprile, non è automatico che riprenda le sue classi.
In presenza di specifiche condizioni, il supplente resta in servizio fino agli scrutini e alle valutazioni finali, per garantire la continuità didattica.
È quanto prevede l’art. 37 del CCNL scuola, ancora pienamente vigente.
Quando il supplente resta
La regola è chiara:
- il docente titolare deve essere stato assente almeno 150 giorni continuativi
- il limite scende a 90 giorni per le classi terminali
- il rientro deve avvenire dopo il 30 aprile
Se queste condizioni sono rispettate:
il supplente resta fino a fine attività didattiche
il titolare non rientra in classe, ma viene utilizzato per altre attività nella scuola
Come chiarisce la scheda UIL Scuola, l’obiettivo è uno solo:
garantire la continuità didattica degli studenti
Attenzione al calcolo dei giorni
Uno degli aspetti più delicati riguarda il conteggio dei giorni di assenza.
Il calcolo:
- non si fa sul 30 aprile, ma sulla data effettiva di rientro
- si conteggia a ritroso dalla data di rientro
Esempio:
se il rientro è il 15 maggio, i 150 giorni si calcolano tornando indietro da quella data.
Inoltre:
- le vacanze (Natale, Pasqua) contano nel computo
- conta la continuità dell’assenza “sostanziale”, non solo quella formale
anche senza certificazione nei periodi di sospensione, l’assenza continua a valere
Un errore frequente: rientrare prima del 30 aprile
C’è un punto decisivo, spesso sottovalutato:
anche un solo giorno di rientro entro il 30 aprile interrompe tutto
In questo caso:
- si interrompe il conteggio dei 90/150 giorni
- il supplente cessa
- il titolare riprende pienamente le classi
Rientro parziale: cosa succede
Il rientro può essere anche parziale, con effetti diversi tra classi o ore.
Esempio tipico:
- classe non terminale → non raggiunti 150 giorni → rientra il titolare
- classe terminale → superati 90 giorni → resta il supplente
Oppure:
- rientro solo su alcune ore (es. allattamento)
- il supplente resta solo su quelle ore
la verifica va fatta caso per caso, sulla situazione concreta.
Vale anche per l’infanzia
La norma non distingue tra ordini di scuola.
Quindi:
si applica anche alla scuola dell’infanzia
il supplente resta fino al 30 giugno, termine delle attività educative
In sintesi
- dopo il 30 aprile il rientro del titolare non è automatico
- se maturati 150 giorni (90 nelle terminali), resta il supplente
- i periodi di sospensione delle lezioni contano
- basta un rientro prima del 30 aprile per far decadere tutto
- possibili rientri parziali su classi o ore
Cosa devono fare le scuole
Per evitare errori e contenziosi, è fondamentale:
- verificare con precisione i giorni di assenza
- distinguere tra classi terminali e non
- valutare eventuali rientri anche parziali
- applicare correttamente il principio di continuità didattica