Ricostruzione carriera: per d’Aprile un danno per i docenti

Con il decreto salva infrazioni dello scorso 10 agosto cambiano le regole per la ricostruzione carriera dei docenti : novità che se da un lato possono avvantaggiare alcuni docenti rischiano di penalizzarne altri.

Il decreto salva infrazioni pubblicato in via definitiva in Gazzetta Ufficiale reca disposizioni in materia di riconoscimento del servizio, agli effetti della carriera, per il personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche, immesso in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023-2024.

In particolare, la nuova legge prevede che i servizi pre-ruolo” del personale scolastico, non integralmente considerati dalle norme finora vigenti, vengano riconosciuti per intero, ai fini delle ricostruzioni di carriera, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva n. 99/70/CE.

Il decreto interviene sul Testo Unico del 1994 che prevedeva come il servizio di insegnamento pre ruolo prestato presso le scuole statali e parificate, fosse riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. In precedenza c’era stato l’intervento della Corte di Cassazione che con le sentenze 28/11/2019 n. 31149 e 16/12/2019 n. 33138 affermava che per quanto riguarda il riconoscimento dell’anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi immessi in ruolo, l’art. 485 del TU era in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.

Adesso, con la modifica apportata dalla legge 10 agosto n.103 per gli insegnanti immessi in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023/2024 sarà prevista la valutazione integrale di tutto il periodo sia i fini giuridici che economici, senza limitazione ai soli primi quattro anni.

Questo significa che ai fini del riconoscimento, giuridico ed economico per la ricostruzione carriera, si valuterà il servizio di insegnamento pre ruolo effettivamente prestato, mentre non trova più applicazione il criterio della validità dell’anno scolastico, ovvero il raggiungimento di un minimo di 180 giorni di servizio o il servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino al termine delle attività didattiche.

Per il Segretario generale Uil Scuola Rua Giuseppe D’Aprile:

“Il nuovo sistema di calcolo basato sui giorni effettivi di servizio anche per il personale docente genera un danno sulle retribuzioni future enorme, al quale corrisponde un vantaggio diametralmente opposto per il Governo che farà, ancora una volta, “cassa” con il personale della scuola”.  

A sostegno della sua tesi il Segretario pone l’esempio di

” Un docente con 10 anni di anzianità pre-ruolo con servizio di 180 giorni per anno: con la precedente disposizione normativa, che prevedeva un minimo di 180 giorni per il riconoscimento dell’intero anno, se pur contestata dalla Commissione europea, in sede di ricostruzione di carriera il docente avrebbe diritto al riconoscimento di un totale di 8 anni di anzianità pre-ruolo“.

Il nuovo meccanismo relativo per la ricostruzione della carriera finirà col creare disparità tra i dicenti più fortunati e quelli meno fortunati: la nuova norma, infatti, è certamente più vantaggiosa per i docenti che hanno svolto solo supplenze annual(fino al 31 agosto), mentre chi invece ha svolto prevalentemente servizio a tempo determinato con supplenze fino al termine delle attività didattiche o brevi e saltuarie, la nuova normativa comporta una riduzione nell’anzianità di servizio utile ai fini della ricostruzione e, pertanto, un danno economico.

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