Nuovi percorsi abilitanti I e II grado

Sono stati pubblicati i decreti Mur n. 620 e 621 del 22-04-2024 riguardanti le disposizioni concernenti l’avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico- pratici, delle scuole secondarie di I e II grado per l’anno accademico 2023/2024, nonché l’autorizzazione dei posti per i percorsi accreditati presso ciascuna istituzione universitaria o accademica capofila.

I decreti contengono, inoltre, i criteri di ammissione, la durata e lo svolgimento del tirocinio relativi ai suddetti percorsi.

È stata definita anche la quota di posti riservata, del 45 per cento, a favore di chi ha una determinata anzianità di servizio nell’insegnamento. Nell’ambito di questa quota il 5 per cento è destinato ai titolari di contratti di docenza nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni.

Posti Autorizzati

Sono 51.753 i posti disponibili per i percorsi individuati, considerando il fabbisogno calcolato dal ministero dell’Istruzione e del Merito su base regionale e per classe di concorso e l’offerta formativa presentata dalle Istituzioni universitarie e Afam. In caso di Centri costituiti da più Università o Istituzioni Afam i posti sono assegnati alla sola istituzione capofila del Centro che poi avrà il compito di ripartirli tra tutte le Istituzioni aggregate.

Tipologia di percorsi

L’offerta formativa dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti erogata dalle Università e dalle Istituzioni Afam è articolata come segue:

a) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 60 CFU/CFA

Corsi abilitanti destinati agli aspiranti laureati (magistrale o magistrale a ciclo unico o titolo equivalente) e laureandi con almeno 180 crediti (Allegato 1 Dpcm 4/8/2023).

b) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA

Corsi abilitanti destinati:

  • A coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti (Art. 2-ter, comma 4-bis del DL 59/2017).
  • A coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria bis (Art. 2-ter, comma 4-bis del DL 59/2017).
  • Ai vincitori del concorso, sia della fase transitoria entro il 31/12/2024 che a regime dall’1/1/2025, che non hanno l’abilitazione all’insegnamento e hanno partecipato alla procedura concorsuale in quanto docenti con almeno 3 anni di servizio nei cinque anni precedenti nella scuola statale.

c) percorso universitario o accademico di formazione iniziale di 30 CFU/CFA
Corsi abilitanti destinati all’acquisizione dei primi 30 CFU/CFA del nuovo percorso di abilitazione come requisito che permette, in assenza di abilitazione, la partecipazione al secondo concorso della fase transitoria entro il 31/12/2024 (Art. 18-bis, comma 3, primo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017, art. 14, comma 2, del DPCM 4 agosto 2023 e ALLEGATO 3 DPCM 4/8/2023).d) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA

d) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA
Percorso abilitante relativo agli ulteriori 30 CFU/CFA riservato a coloro che in possesso dei primi 30 CFU/CFA (di cui al percorso c) superano la seconda procedura concorsuale della fase transitoria entro il 31/12/2024 (Art.18-bis, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017 e art. 14, comma 3, del DPCM 4 agosto 2023).

e) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 36 CFU/CFA
Corsi abilitanti destinati a coloro che hanno partecipato alla procedura concorsuale della fase transitoria entro il 31/12/2024 con i 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022 e, avendola superata, accedono al percorso abilitante per acquisire i restanti 36 CFU/CFA (Art.18-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e art. 14, comma 4, del DPCM 4 agosto 2023).

N.B. Si ricorda che i corsi abilitanti da 30 CFU/CFA riservati ai docenti già in possesso di un’altra abilitazione o della specializzazione su sostegno, da svolgere in modalità online, senza tirocinio diretto e senza numero chiuso, sono stati già attivati in diverse università e sono esclusi, quindi, dalle procedure abilitanti regolate dai decreti appena pubblicati di cui alla presente scheda.

Riserva dei Posti

Per l’anno accademico 2023/24 è riservata una quota di posti nella misura del 45 per cento dei posti autorizzati per ogni percorso formativo da 60 CFU/CFA accreditato:

  • A coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti;
  • A coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria bis.

Nell’ambito della suddetta quota di riserva, il 5 per cento è destinato ai titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni. Qualora le domande presentate dai candidati destinatari della quota di riserva del 5 per cento fossero inferiori al numero di posti riservati, i posti residui sono resi disponibili sulla riserva complessiva.

Criteri di ammissione ai percorsi

  • Qualora le domande di ammissione dei candidati beneficiari della riserva del 45% di cui alla lettera a) – accesso ai 60 CFU/CFA – eccedano i posti riservati;
  • Qualora le domande di ammissione partecipanti al percorso di cui alla lettera b) – 30 CFU/CFA riservato a coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti; e a coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria bis – eccedano i posti autorizzati e riservati:

i criteri per l’accesso sono quelli indicati nell’allegato A del decreto.

  • Qualora le domande di ammissione dei canditati ai percorsi di cui alla lettera a) – 60 CFU/CFA eccedano i posti autorizzati;
  • Qualora le domande di ammissione dei canditati ai percorsi di cui alla lettera c) destinati all’acquisizione dei primi 30 CFU/CFA del nuovo percorso di abilitazione, requisito che permette, in assenza di abilitazione, la partecipazione al secondo concorso della fase transitoria entro il 31/12/2024 eccedano i posti autorizzati:

i criteri per l’accesso sono quelli indicati nell’allegato B del decreto.

Iscrizione ai percorsi

Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione.

Riconoscimento dei crediti già posseduti

Ai fini del conseguimento dei 60 CFU/CFA possono essere riconosciuti:

  • I 24 CFU/CFA solo se conseguiti entro il 31/10/2022, ferma restando la necessità di acquisire almeno 10 CFU o CFA di tirocinio diretto.
  • I CFU/CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, se:

strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale;

non superiore comunque a 12 nel caso delle attività formative relative alle scienze dell’educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative relative alle competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso;

non superiore comunque a 5 nel caso delle attività di tirocinio diretto e indiretto.

Nel caso dei dottori di ricerca e dei dottorandi iscritti al terzo anno i consigli di corso valutano le competenze trasversali e disciplinari acquisite nel percorso del dottorato ai fini di un eventuale riconoscimento nel percorso di formazione iniziale

Negli altri percorsi (36/30) possono essere riconosciuti in proporzione CFU/CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici (si vedano quelli riconosciuti nei percorsi da 60 CFU/CFA).

Modalità di svolgimento dei percorsi

Per l’anno accademico 2023/24 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale.

Per l’acquisizione di ogni CFU o CFA di tirocinio è previsto un impegno in presenza nei gruppi-classe pari a 12 ore

Per l’accesso alla prova finale è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70 per cento per ogni attività formativa.

Classi di Concorso accorpate

I docenti che acquisiscono l’abilitazione all’insegnamento in una delle classi di concorso che sono confluite nelle classi A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A71 sono da considerarsi abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nell’aggregazione e per la nuova classe di concorso.

Di seguito gli accorpamenti previsti:

  • A-01 e A-17: fusione di Arte e Disegno con Storia dell’arte diventa A-01 Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado.
  • A-12 e A-22: unione delle Discipline letterarie con Italiano, Storia e Geografia diventa A-12 Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado.
  • A-24 e A-25: integrazione delle Lingue e culture straniere con l’Inglese o seconda lingua comunitaria diventa A-22 Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado.
  • A-29 e A-30: aggregazione di Musica nei diversi gradi di istruzione secondaria diventa A-30 Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado.
  • A-48 e A-49: combinazione delle Scienze motorie e sportive diventa A048 Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado.
  • A070 e A072 diventa A-70 Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia.
  • A-7 e A-3 diventa A-71 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia.

Costi

  • 2500 euro per i corsi da 60 CFU/CFA.
  • 2000 euro per gli studenti che frequentano i corsi contemporaneamente all’iscrizione al percorso della laurea magistrale per i corsi da 60 CFU/CFA e per gli altri percorsi.

N.B. il costo massimo complessivo destinati all’acquisizione dei primi 30 CFU/CFA del nuovo percorso di abilitazione come requisito che permette, in assenza di abilitazione, la partecipazione al secondo concorso della fase transitoria entro il 31/12/2024  (lettera C) e il completamento degli ulteriori 30 CFU/CFA dopo il superamento del concorso, non può superare nel complesso l’importo di euro 2.500.

I costi massimi posti a carico dei partecipanti alle prove finali dei percorsi di formazione iniziale sono pari a euro 150.

Titoli Esteri

I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all’estero, sono ammessi a partecipare ai percorsi di formazione, previa presentazione del titolo direttamente presso l’istituzione di interesse, che lo valuterà ai fini dell’ammissione, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università e nelle istituzioni AFAM italiane.

Concomitanza con l’VIII ciclo TFA Sostegno

Per l’anno accademico 2023-2024 è consentita la frequenza contemporanea dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con l’ottavo ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado, compatibilmente con la frequenza e la calendarizzazione delle attività formative.

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