Insegnanti precari: Cosa fare in caso di ferie sottratte durante la sospensione dell’attività


Uil Scuola Lombardia ha previsto come poter ottenere la monetizzazione delle ferie che sono state sottratte illegittimamente negli ultimi  5 anni, o più precisamente nei periodi di sospensione dell’attività didattica ( ultimi 5 anni) per il personale docente con contratto al 31/8 0 al 30/9.

Abbiamo previsto, in seguito alla recente sentenza positiva della Corte di Cassazione n.21780 del 2002, l’avvio di contenziosi individuali per le ferie sottratte d’ufficio.

Per info rivolgersi alle sede Uil Lombardia   https://www.uilscuolarualombardia.it/contatti/

Ricordiamo che la sentenza ha affermato :

….che grava sul dirigente scolastico l’obbligo di un duplice avviso all’insegnante o Ata precario che non ha fruito dei giorni di ferie: da un lato, infatti, lo stesso dirigente deve invitare, formalmente e in modo accurato, il lavoratore a fruire dei giorni di ferie maturati e ancora non goduti; dall’altro lato, sempre il preside deve informare il docente o Ata che “la mancata fruizione delle ferie maturate determinerà che tali ferie andranno perse alla cessazione del rapporto di lavoro…..

E’ chiaro che, ha detto ancora la Cassazione, se il Dirigente Scolastico non ha invece preallertato formalmente il dipendente a tempo determinato, questi conserverà il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie maturate residue non utilizzate e tale diritto si prescrive solo dopo 10 anni dalla stipula del contratto a termine.

Recentemente, sul punto, si è espressa la Corte di Giustizia Europea.

La corte, proseguendo nella propria costante giurisprudenza ha ritenuto che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite è un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione europea, al quale non si può derogare.

La normativa europea stabilisce che:

..il diritto alle ferie annuali retribuite è un principio fondamentale del diritto sociale dell’Unione. Tale diritto include anche il diritto a ottenere un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

La normativa nazionale, quindi, non può prevedere che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro. 

Pertanto, il personale precario ha diritto ad ottenere la monetizzazione delle ferie non godute.

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