Il 5 dicembre 2025 il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha illustrato la bozza della nota che definisce l’anno di formazione e prova per i docenti neo-assunti (e alcune altre categorie) per l’anno scolastico 2025/2026.
La formazione resta strutturata su 50 ore complessive, suddivise in:
- 6 ore: incontri introduttivi/conclusivi (in presenza o online)
- 12 ore: laboratori formativi
- 12 ore: attività peer-to-peer e osservazione in classe
- 20 ore: formazione online tramite piattaforma INDIRE
Il percorso include tutoraggio da parte di un docente esperto, e richiede — per il superamento dell’anno di prova —:
- almeno 180 giorni di servizio, di cui 120 giorni di effettiva attività didattica
- superamento di un test finale e valutazione positiva
Chi deve svolgerlo – e chi è esonerato
Devono svolgere l’anno di prova:
- Docenti neoassunti a tempo indeterminato, compresi quelli di religione (IRC)
- Docenti assunti con concorsi / procedure legate al PNRR (anche “PNRR 1 e 2”)
- Docenti con passaggio di ruolo, o che cambiano classe di concorso secondo certi cambiamenti regolamentari
- Docenti che non hanno completato o superato il periodo di prova in anni precedenti
Sono invece esonerati:
- Chi ha già svolto positivamente l’anno di prova nello stesso grado e ruolo
- Alcuni casi di passaggio interno (classe di concorso, posto comune ↔ sostegno), se rientrano nelle medesime condizioni
I nodi critici segnalati dalla UIL
La UIL valuta che la bozza presenta punti oscuri o potenzialmente ingiusti, chiedendo chiarimenti per evitare disparità tra uffici e territori. In particolare:
- No alla ripetizione dell’anno di prova per gli ITP (insegnanti tecnico-pratici) quando passano da “Tabella B” a “Tabella A” restando nello stesso grado: la UIL lo considera un onere inutile.
- Per i docenti assunti con PNRR 1 e 2: serve chiarezza su come si calcolano i 180 giorni / 120 giorni didattici in caso di abilitazione ottenuta a tempi posteriori all’assunzione.
- Nelle scuole con “settimana corta”, la UIL chiede che il sabato sia conteggiato tra i 120 giorni di lezione, anche se non c’è attività: senza specifica esplicita, c’è il rischio di interpretazioni divergenti.
- Chiede altresì che l’anno di prova sia possibile anche in caso di assegnazione provvisoria o utilizzazione, purché nello stesso grado di istruzione — questo per evitare ritardi nella conferma in ruolo.
La UIL SCUOLA invita il Ministero a definire criteri chiari, uniformi e applicabili in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, evitando disparità tra province e uffici scolastici. La preoccupazione principale è che regole vaghe o troppo flessibili rendano l’avvio del ruolo precario, soprattutto per categorie “speciali” come gli ITP o i docenti legati al PNRR.