Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso una nota sull’anno di formazione e prova del personale docente, recependo alcune richieste avanzate dalla UIL Scuola ma restano criticità
📌 Chi deve svolgere l’anno di formazione e prova
Sono tenuti allo svolgimento dell’anno di prova:
- i docenti neoimmessi in ruolo a tempo indeterminato, inclusi docenti di religione cattolica (IRC);
- i docenti che devono ripetere il periodo di prova per mancato superamento del test finale o per proroga;
- i docenti che hanno ottenuto un passaggio di ruolo;
- i docenti vincitori di concorso PNRR1 e PNRR2 che conseguiranno l’abilitazione entro il 31 dicembre 2025, con trasformazione del contratto e avvio dell’anno di prova a partire dalla data di abilitazione;
- i docenti assunti con decorrenza giuridica 01/09/2025 ed economica 01/09/2026 che svolgono supplenza nel medesimo grado;
- altre categorie specifiche previste dalla normativa.
📌 Chi è esonerato
Non devono svolgere l’anno di prova:
- i docenti che abbiano già superato positivamente l’anno di prova nello stesso grado di istruzione;
- chi ha ottenuto trasferimento o passaggio di cattedra restando nello stesso grado scolastico;
- i docenti già immessi in ruolo con riserva che abbiano superato positivamente il periodo di prova prima della risoluzione del contratto e siano stati successivamente riassunti nello stesso grado scolastico.
📌 Adempimenti e attività formative
Il percorso formativo si compone di 50 ore, articolate in:
- Incontri introduttivi e conclusivi, in presenza o online (6 ore)
- Laboratori formativi (12 ore)
- Osservazione in classe e attività peer-to-peer (12 ore)
- Formazione online sulla piattaforma INDIRE (20 ore)
Inoltre, entro il secondo mese dalla presa di servizio è prevista:
- la nomina del tutor;
- il bilancio delle competenze;
- la sottoscrizione del patto per lo sviluppo professionale.
📌 Requisiti per il superamento
Per superare l’anno di prova occorre:
- svolgere almeno 180 giorni di servizio nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 di effettiva attività didattica (con possibilità di riparametrazione a seconda della durata contrattuale);
- completare tutte le attività formative obbligatorie;
- superare il test finale/colloquio davanti al Comitato di valutazione.
📍 Posizione della UIL Scuola
Il ministero ha recepito alcune richieste della UIL Scuola
Si segnala che il Ministero ha accolto le nostre richieste in merito al riproporzionamento dei giorni di servizio (180/120) per i docenti assunti a tempo indeterminato dopo il 31 agosto oppure con decorrenza giuridica 2025 ed economica 2026, che nello stesso periodo svolgono una supplenza nel medesimo ordine di scuola.
È stato confermato, come da noi richiesto, che i giorni di servizio devono essere riparametrati proporzionalmente in base alla durata effettiva del contratto a tempo indeterminato/determinato.
Un ulteriore chiarimento riguarda la platea di coloro che non devono svolgere l’anno di formazione e prova: vi rientrano anche i diplomati magistrali immessi in ruolo con riserva che, a seguito di provvedimento giurisdizionale negativo, abbiano avuto la risoluzione del contratto dopo aver superato positivamente il periodo di prova e che siano poi stati riassunti in ruolo, a qualsiasi titolo, nello stesso grado di scuola.
In merito alla possibilità di svolgere l’anno di formazione e prova durante assegnazione provvisoria o utilizzazione, il Ministero si è impegnato a pubblicare apposite FAQ.
Per le vie brevi è già stato anticipato che l’anno di prova può essere svolto in assegnazione/utilizzazione se si rimane nello stesso grado di assunzione.
Criticità per gli ITP
Per questi docenti è richiesto lo svolgimento dell’anno di formazione e prova nel caso di passaggio al ruolo dei laureati, nonostante si tratti dello stesso ordine di scuola.