Pensioni scuola 2025, istanze dal 27 settembre al 21 ottobre
A partire dal 27 settembre e fino al prossimo 21 ottobre, per i lavoratori della scuola è prevista la possibilità di anticipare i 67 anni introdotti con la riforma Fornero sono sempre più difficili da raggiungere.
Possono presentare domanda:
- Le donne che hanno accumulato 41 anni 10 mesi di contributi e per gli uomini 42 anni 10 mesi (in entrambi i casi a prescindere dall’età e senza alcuna decurtazione);
- Pensione anticipata flessibile, la cosiddetta quota 103, riservata a chi nel 2024 ha raggiunto 62 anni di età e 41 anni di contributi;
- Opzione donna (con forti decurtazioni) ma solo se si rientra nelle condizione di invalidità o assistenza a familiari con disabilità previste dalla legge;
- I maestri della scuola dell’infanzia e primaria che hanno raggiunto 36 anni di contributi possono aderire alla cosiddetta Ape Sociale (sempre se hanno in modo continuativo per almeno sei anni negli ultimi sette o per almeno sette anni negli ultimi dieci).
Pensione anticipata
Il termine deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331, del Ministro per la Funzione Pubblica.
La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di 6 istanze Polis che saranno attive contemporaneamente: la prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie. La prima conterrà:
- Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2025;
- Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
- Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.
Per i dirigenti scolastici resta confermata la scadenza del 28 febbraio 2025, in base a quanto stabilito dal CCNL di Area.
Coloro che hanno già presentato una domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite massimo di età o servizio, oppure per dimissioni volontarie, possono presentare una domanda di revoca sempre entro il 21 ottobre 2024. Questa opzione si estende anche a chi ha fatto richiesta di trattenimento in servizio per raggiungere il minimo contributivo, garantendo così una certa flessibilità per il personale scolastico.
Sempre entro il 21 ottobre 2024, il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) che ha raggiunto il limite di servizio, ma non quello di età, potrà presentare la domanda di trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale.
Gli Uffici Scolastici Territoriali provvedono all’esatta ricognizione delle domande di ricongiunzione, riscatto, computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2025.
Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze l’Amministrazione comunica ai soggetti interessati l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare.
Pubblichiamo sia il Decreto Ministeriale (prot. 188), sia la circolare della Direzione generale per il personale scolastico (prot. 150796), diramata d’intesa con l’INPS, che contiene le indicazioni operative riguardanti la presentazione delle istanze e il loro trattamento, sia la Tabella riepilogativa.