Con la sentenza n. 115/2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 27-bis del d.lgs. 151/2001, nella parte in cui nega il congedo obbligatorio di paternità (10 giorni retribuiti) alla madre non biologica nelle coppie formate da due donne, entrambe legalmente riconosciute come genitori.
L’esclusione è stata ritenuta discriminatoria perché viola l’uguaglianza e i diritti del minore.
Adesso anche la madre intenzionale ha diritto: ai 10 giorni retribuiti,
alla parità di trattamento e al pieno riconoscimento del ruolo genitoriale.
Il padre lavoratore, ovvero la madre intenzionale, dipendente pubblico o privato, ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio, retribuiti al 100 per cento da utilizzare tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 5 mesi successivi alla nascita del figlio.
I 10 giorni non sono frazionabili a ore ma possono essere fruiti anche non continuativamente. In caso di parto plurimo, il congedo raddoppia a 20 giorni. Il congedo può essere fruito anche se la madre è in congedo di maternità. Spetta anche al padre adottivo o affidatario ed è riconosciuto anche in presenza di altri congedi di paternità previsti da normative specifiche.


