Congedi e permessi per malati oncologici o dicenti con disabilità sopra il 70 per cento

Con la legge 106 del 2025 è stato stabilito che i dipendenti, sia pubblici sia privati, possono richiedere un periodo di assenza dal lavoro non retribuito

La legge 18 luglio 2025, n. 106, in vigore dal 9 agosto, ha istituto un periodo di assenza dal lavoro non retribuito fino a 24 mesi e 10 ore aggiuntive.

Possono richiedere il congedo non retribuito fino a 24 mesi: i lavoratori dipendenti (pubblici o privati)  affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche (anche rare) con invalidità pari o superiore al 74 per cento.

Durante questo periodo il lavoratore conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e gli è vietato svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ne può usufruire solo  dopo l’esaurimento di altri periodi di assenza giustificata (con o senza retribuzione).

Ricordiamo che il periodo di congedo non vale: ai fini dell’anzianità e non è coperto da contribuzione, ma può essere riscattato attraverso il versamento, volontario, dei contributi.

La certificazione: deve essere a cura del medico di base o dello specialista di una struttura sanitaria accreditata. I controlli sono possibili tramite la tessera sanitaria o il fascicolo sanitario elettronico.

Accesso al lavoro agile
Diritto di priorità al termine del congedo, se compatibile con la mansione.

Per quanto riguarda invece le 10 ore annue aggiuntive: si possono richiedere per visite ed esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche e
cure mediche frequenti.

I destinatari sono: ilavoratori con malattie oncologiche (fase attiva o follow-up precoce), malattie croniche o invalidanti (anche rare) con invalidità pari o maggiore del 74 per cento e i genitori di figli minori nelle stesse condizioni. E’ necessario presentare prescrizione medica. Le 10 ore si aggiungono alle tutele già previste
e valgono le regole delle gravi patologie (compreso il calcolo indennità).

Decorrenza del diritto
Dal 1° gennaio 2026